Codice di Condotta

AssoFormatori , come previsto dallo statuto e dall’art.5, comma 2, lettera a, della legge n°4 del 14.1.2013, adotta un codice di condotta ai sensi dell’art.27 bis del codice del consumo di cui al D.lgs.n°206/2005, al fine di vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le eventuali sanzioni disciplinari per la violazione del medesimo codice.

Ogni iscritto ad AssoFormatori ha il diritto di svolgere la propria attività in libertà, autonomia e piena indipendenza, con scrupolo e competenza, al fine di tutelare al meglio i diritti e gli interessi dei consumatori finali, nel rispetto dei colleghi e mantenendo alti il nome e l’immagine dell’Associazione.

Il rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente codice di condotta è condizione essenziale per conservare la qualità di socio.

ART. 1. – Ambito di applicazione.

Nei rapporti con i consumatori, con i colleghi e con i terzi i in genere è fatto obbligo all’associato di rispettare le norme deontologiche contenute nel presente codice di condotta, pena le sanzioni disciplinari ivi previste.

ART. 2. – Potestà disciplinare.

Spetta alla Segreteria Nazionale la potestà di valutare la gravità dell’infrazione commessa dall’associato e di determinare ed irrogare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione.

ART. 3. – Doveri di probità, dignità e decoro.

L’Associato, nello svolgimento della sua attività, deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. L’Associato deve altresì mantenere un comportamento improntato alla correttezza e all’onestà anche al di fuori dall’esercizio della professione, in modo da mantenere alto l’onore della categoria.

Oltre che nei casi di gravi irregolarità o di comprovata violazione degli obblighi espressamente previsti dalla legge a carico del socio, deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’associato cui sia imputabile un comportamento che, anche se non espressamente vietato dalla legge, sia gravemente scorretto nei confronti o dei committenti, o dei colleghi, tale cioè da arrecare un danno, di qualsiasi natura, a tali soggetti.

L’Associato può altresì essere soggetto a procedimento disciplinare per fatti non riguardanti direttamente l’attività professionali di AssoFormatori, qualora essi, per la loro gravità, possano riflettersi negativamente sulla sua reputazione professionale e compromettere l’immagine della categoria e dell’Associazione.

L’Associato che abbia riportato condanne per i reati indicati all’art. 71 bis lett. b) Disp. att. cod. civ. non può essere iscritto all’Associazione, né esercitare le professioni, e se già iscritto decade immediatamente.

Stessa cosa per l’Associato che risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari, che perda il godimento dei diritti civili, che sia sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, che sia interdetto o inabilitato.

ART. 4. – Doveri di lealtà, fedeltà e correttezza.

L’Associato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, fedeltà e correttezza.

Oltre al presente codice di condotta, deve conoscere e rispettare la legge, nonché le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento di attuazione di AssoFormatori.

Nell’esercizio della sua professione l’Associato non deve perseguire interessi personali che siano in contrasto con quelli dei consumatori o dei colleghi, o comunque non consentiti dalla legge.

Costituisce in ogni caso infrazione disciplinare il comportamento dell’Associato che, indipendentemente dal perseguimento di propri interessi personali, compia scientemente atti contrari all’interesse del proprio committente o che possano danneggiarlo.

ART. 5. – Dovere di diligenza

L’Associato deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.

ART. 6. – Dovere di riservatezza

È dovere fondamentale dell’Associato mantenere la riservatezza sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell’ambito dello svolgimento dell’incarico.

L’Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 7. – Dovere di competenza

L’Associato non deve accettare incarichi che sappia di non riuscire a svolgere con la necessaria competenza o con l’adeguata organizzazione di mezzi e persone.

L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo.

E’ opportuno che l’associato si doti di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivanti da responsabilità professionale.

Nel caso di sopravvenute difficoltà nello svolgimento dell’incarico, l’Associato deve informare prontamente il committente, in modo che lo stesso possa valutare se sostituirlo con altro professionista.

ART. 8. – Dovere di aggiornamento professionale

E’ dovere primario dell’Associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze riguardanti lo svolgimento della propria attività, e svolgendo l’obbligatorio aggiornamento professionale permanente attraverso la partecipazione ai corsi di formazione periodica previsti dalle norme vigenti in materia e all’uopo organizzati anche da AssoFormatori.

ART. 9. – Informazioni sull’esercizio professionale

È consentito all’Associato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.

Quanto ai contenuti delle informazioni, deve ritenersi vietata, in conformità al T.U. D. Lgs. n. 196/2003, la divulgazione di dati che riguardino terze persone e i nominativi dei committenti, salvo espressa autorizzazione.

ART. 10. – Divieto di accaparramento committenti

L’Associato deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi committenti e nuovi incarichi. Non deve esaltare le proprie qualità denigrando altri colleghi o promettere ai potenziali cosumatori vantaggi estranei al rapporto professionale. Con i colleghi deve comportarsi con correttezza e lealtà, rispettando i principi e le regole della libera concorrenza ed evitando i contrasti personali.

ART. 11. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali in materia, l’Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive nei confronti dei colleghi, dei consumatori-committenti e dei terzi.

ART. 12. – Uso del logo AssoFormatori

L’Associato può inserire sulla propria targa professionale e sulla propria carta intestata il logo di AssoFormatori con la relativa denominazione, rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono. Non è consentito all’Associato il disconoscimento dell’appartenenza all’Associazione di categoria.

ART. 13 – Ubicazione della propria attività professionale

E’ fatto obbligo all’Associato di comunicare tempestivamente eventuali variazioni d’indirizzo, numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica o denominazione del proprio studio.

ART. 14. – Rapporti con l’Associazione

L’Associato deve rispettare le direttive degli organi dirigenziali di AssoFormatori e deve collaborare con l’eventuale Centro di Formazione di appartenenza per l’attuazione delle finalità e degli scopi statutari di AssoFormatori.

L’Associato eletto negli organi dirigenziali dell’Associazione deve adempiere all’incarico con diligenza, correttezza, imparzialità e lealtà, e nell’esclusivo interesse della stessa.

ART. 15- Rapporti con i consumatori committenti

L’Associato deve sempre mantenere, nei confronti dei consumatori-committenti, un comportamento ispirato al rispetto, alla correttezza e alla lealtà.

ART. 16- Rapporti con i colleghi

L’Associato deve mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al rispetto, alla correttezza e alla lealtà, evitando i contrasti personali e rispettando i principi e le regole della libera concorrenza.

L’Associato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale dei colleghi, sulla condotta e su eventuali o presunti errori o incapacità.

ART. 17– Rapporti con i collaboratori

L’Associato risponde dell’operato dei propri collaboratori e dipendenti.

Deve addestrare e istruire gli stessi perché forniscano ai consumatori un servizio ottimale, incentivando sia i collaboratori che i dipendenti a migliorare la propria preparazione professionale.

ART. 18- Sanzioni disciplinari

In caso di mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nello statuto e nel presente codice di condotta, all’Associato potranno essere irrogate, da parte della Segreteria Nazionale di AssoFormatori, a seconda della gravità dell’infrazione, le sanzioni disciplinari dell’ammonimento scritto, della censura, della sospensione, della decadenza dall’eventuale carica ricoperta, e dell’espulsione in caso di persistente morosità nel pagamento della quota associativa. Si può altresì attivare l’azione di espulsione dell’Associato per fatti gravemente lesivi degli interessi e/o dell’immagine dell’associazione. Nel giudizio disciplinare deve essere assicurato all’Associato il diritto alla difesa, anche attraverso la difesa tecnica.

ART.19 – Disposizioni finali

Il presente codice di condotta garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi. Può essere modificato o integrato da parte della Segreteria Nazionale di AssoFormatori. Per quanto non previsto dal presente codice si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.